L’aceto balsamico non è solo quello di Modena. È questo il verdetto della Corte di giustizia europea del Lussemburgo secondo la quale l’Igp, l’Indicazione geografica protetta, è tutelata e tutelabile solo nella parte geografica della denominazione. La protezione della denominazione, in buona sostanza, scatta solamente se è completata dal nome del luogo; cioè Aceto balsamico di Modena.
Il verdetto della Corte di Giustizia Europea sancisce che non si possa contraffare il marchio “Aceto balsamico di Modena”, ma non è contraffazione scrivere “aceto balsamico” sulle etichette di un prodotto ottenuto in un’altra parte geografica o addirittura in un altro stato. È la provenienza dall’area modenese a rendere specifico e caratteristico il prodotto registrato e protetto da Igp ma i termini “aceto balsamico” non sono distintivi e quindi non possono essere usati esclusivamente.
La diatriba era stata innescata dal Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena che aveva prima chiesto ad una società tedesca di non utilizzare il termine balsamico su un aceto prodotto con vini bavaresi, poi di fronte al diniego aveva deciso di passare alle vie legali arrivando fino al Tribunale del Lussemburgo.
Un verdetto che sicuramente farà discutere e che, soprattutto, apre alla possibilità di utilizzare liberamente i termini “aceto balsamico” sul mercato anche su prodotti che nulla hanno a che vedere con l’oro nero di Modena.